Il mancato conferimento del veicolo fuori uso all’apposito centro di raccolta autorizzato ai sensi dell’art.13 D.Lgs 209/2003 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 Euro. Chiunque rilasci false attestazioni in un atto pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione può non essere inferiore a tre mesi (art. 483 Codice Penale). L’esibizione di un atto contenente dati non più veritieri equivale ad uso di atto falso e pertanto punito con la pena prevista dall’art. 483 Codice Penale ridotta di un terzo (art. 489 Codice Penale). |
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